Statuto Comunale
COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO
(Provincia di Treviso)
Statuto comunale
Approvato con deliberazioni consiliari
n. 34 del 28 luglio 2000
n. 42 del 28 agosto 2000
n. 44 del 2 ottobre 2000
TITOLO I° - PRINCIPI FONDAMENTALI E
PROGRAMMATICI
ART. 1
PRINCIPI FONDAMENTALI
La comunità di Giavera del Montello è comune autonomo, dotato di autonomia
statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nell’ambito dei
principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le
funzioni e dalle norme del presente statuto.
Il comune rappresenta e cura i bisogni e gli interessi della propria
comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, culturale, sociale
ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od
associati, alle scelte politiche.
Il comune, dotato di autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito
delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica, ispira la propria
attività al raggiungimento dei seguenti preminenti obiettivi:
- affermazione dei valori umani della persona, della famiglia,
dell’istruzione scolastica a qualsiasi livello pubblica e
privata;
- soddisfacimento dei bisogni della comunità ed in particolare dei
bambini, degli anziani e dei più deboli;
- valorizzazione delle attività culturali, delle tradizioni locali e del
tempo libero, favorendo le collaborazioni con le istituzioni o formazioni
sociali, che si prefiggono il raggiungimento dei medesimi valori;
- promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i
cittadini;
- promozione dei valori e della cultura della pace e della vita;
- scambio culturale e socio-economico con altre realtà locali e con altre
comunità;
- promozione dello sviluppo economico, valorizzazione dei sistemi
produttivi, promozione della ricerca applicata nell’ambito della
propria competenza e nel rispetto della salute, sicurezza pubblica e
tutela dell’ambiente.
Il comune ispira la propria azione all’applicazione del principio
delle pari opportunità fra uomo e donna a’ sensi della legge 10 aprile
1991, n. 125 e pertanto nella giunta comunale, nelle commissioni, nonché
negli organi delle proprie aziende, istituzioni e società, nelle
rappresentanze in enti e nell’organizzazione interna favorisce
un’adeguata presenza di entrambi i sessi.
ART. 2
TERRITORIO
Il comune di Giavera del Montello comprende la parte della superficie del
territorio nazionale delimitata con il piano topografico di cui
all’articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato
dall’Istituto centrale di statistica.
Il territorio di cui al comma 1 comprende le frazioni di :
- Giavera, capoluogo, nella quale è istituita la sede del comune e degli
organi istituzionali;
- Cusignana;
- SS. Angeli.
ART. 3
SIMBOLI UFFICIALI E LORO UTILIZZO
I simboli ufficiali del comune sono:
- lo stemma;
- il gonfalone;
- il sigillo.
Lo stemma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del
7.7.1964 e trascritto nel Registro Araldico dell’archivio Centrale di
Stato il 6.10.1964, registrato alla Corte dei Conti il 7.9.1964 reg. n. 4
Pres. F. n. 271, è costituito dalla rappresentazione seguente:
Stemma: d’azzurro, al volo di tre rondini in fascia su dosso di
verde caricato da una fonte d’azzurro e da due timoni affrontati; sul
fianco destro del dosso, che è sormontato a sinistra dal San Marco illeonito
d’oro, è radicata una quercia al naturale. Ornamenti esteriori da
Comune.
Il gonfalone, approvato con il predetto decreto, è costituito da drappo di
rosso, riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma
sopradescritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Giavera del
Montello. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta
verticale sarà ricoperta di velluto rosso, con bullette argentate poste a
spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo
inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati
d’argento.
Il sigillo, di forma circolare, al centro riporta lo stemma del comune ed
in corona la dicitura: "Comune di Giavera del Montello – Provincia di
Treviso".
La raffigurazione dello stemma deve essere stampata su tutta la carta da
lettere destinata alla corrispondenza esterna, nonché su tutti gli atti e
documenti rilasciati dal comune.
Il comune fa uso del gonfalone nelle cerimonie ufficiali. Il sindaco può
disporre l’esibizione del gonfalone nelle cerimonie e nelle altre
pubbliche ricorrenze ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la
partecipazione del comune ad una iniziativa.
L’uso dello stemma, del gonfalone e del sigillo è riservato
esclusivamente all’amministrazione comunale. E’ fatto in ogni
caso divieto di utilizzare o riprodurre i predetti simboli ufficiali per fini
commerciali o politici.
La giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del
comune per fini non istituzionali, soltanto ove sussista un pubblico
interesse.
ART. 4
ALBO PRETORIO
La giunta comunale individua nella sede municipale un apposito spazio di
facile accessibilità da destinare ad "Albo pretorio" per la pubblicazione
degli atti e degli avvisi che la legge, lo statuto ed i regolamenti prevedono
che siano portati a conoscenza del pubblico.
ART. 5
RAPPORTI CON REGIONE, PROVINCIA ED ALTRI
ENTI
Il comune, nell’ambito della propria autonomia ed in un rapporto di
pari dignità con gli altri enti pubblici territoriali, coopera con la regione
e la provincia e concorre alla formazione di tutti gli strumenti
programmatici sovraccomunali che interessano il proprio territorio e lo
sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità.
Il comune opera con la provincia in modo coordinato e con interventi
complementari, al fine di soddisfare gli interessi sovraccomunali della
popolazione.
Il comune collabora inoltre con altri comuni ed enti interessati per una
coordinata formazione dei piani e dei programmi comunali e per la gestione
associata di uno o più servizi pubblici.
ART. 6
FUNZIONI
Il comune è titolare di funzioni proprie. Esercita altresì le funzioni
attribuite o delegate da leggi statali o regionali, secondo il principio di
sussidiarietà. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei
piani e nei programmi dello Stato, della regione e della provincia e
promuove, per quanto di propria competenza, la loro specificazione ed
attuazione.
Il comune esercita tutte le funzioni idonee a soddisfare gli interessi, i
bisogni e le esigenze della comunità, con l’obiettivo di raggiungere e
consolidare, con il metodo della programmazione, quei valori che consentono
una migliore qualità della vita, nel rispetto delle leggi statali e
regionali.
Il comune può svolgere le proprie funzioni anche attraverso le attività
che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei
cittadini e delle loro formazioni sociali.
Il Comune può assumere iniziative di carattere extracomunale solo se di
carattere umanitario o sociale.
In particolare esercita le funzioni indicate nei successivi articoli.
ART. 7
SVILUPPO SOCIALE
Il comune esercita le funzioni relative all’assistenza sociale, alla
tutela del diritto alla salute, all’istruzione pubblica e privata, allo
sviluppo culturale, alla conservazione ed alla valorizzazione degli usi e
costumi locali e delle proprie tradizioni storiche e culturali, allo sviluppo
delle attività sportive e ricreative, all’agevolazione ed al
potenziamento dell’associazionismo e del volontariato che non siano
attribuite dalla legge ad altri enti.
Ai fini di un maggior coinvolgimento di enti, associazioni e del
volontariato le funzioni di cui al comma 1 possono essere affidate ai
medesimi e alle cooperative regolarmente costituite.
ART. 8
ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO
Il comune esercita nell’ambito delle proprie competenze le funzioni
relative:
- alla tutela dell’ambiente, adottando strumenti per la difesa del
suolo e del sottosuolo e per l’eliminazione delle cause di
inquinamento atmosferico, idrico ed acustico;
- all’attuazione di piani e strumenti per la protezione civile;
- alla tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico,
architettonico ed archeologico;
- alla disciplina dell’utilizzazione del territorio mediante la
pianificazione urbanistica, la regolamentazione edilizia e la
salvaguardia ambientale;
- allo sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica;
- alla pianificazione e regolamentazione della viabilità, del traffico e
della circolazione;
- alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e
di ogni altra opera pubblica finalizzata ad esigenze sociali della
popolazione ed all’interesse pubblico e generale.
ART. 9
SVILUPPO ECONOMICO
Spetta al comune:
- promuovere, nel settore dell’agricoltura, iniziative utili a
favorire forme di associazionismo e di cooperazione, nonché lo studio, la
ricerca e la diffusione di nuovi sistemi e tecnologie per la produzione
agricola nel rispetto dell’equilibrio chimico, fisico e biologico
del suolo;
- predisporre gli strumenti necessari ad un armonico sviluppo
dell’artigianato e dell’attività industriale favorendo forme
di associazionismo ed iniziative idonee a mantenere ed incrementare i
livelli di occupazione e di reddito;
- promuovere lo sviluppo del commercio, del turismo e dei servizi
mediante idonee iniziative, allo scopo di garantire la migliore
funzionalità del settore nell’interesse della comunità.
TITOLO II° - ORGANI DEL COMUNE
ART. 10
ORGANI DEL COMUNE
Sono organi istituzionali del comune: il consiglio comunale, la giunta
comunale ed il sindaco.
CAPO I° - CONSIGLIO COMUNALE
ART. 11
ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO
COMUNALE
L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento
del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere
comunale sono stabilite dalla legge.
ART. 12
FUNZIONI
Il consiglio comunale:
- rappresenta l’intera comunità;
- assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la
cooperazione con i soggetti pubblici e privati e con gli istituti di
partecipazione attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento,
di consultazione e di coordinamento;
- determina l’indirizzo politico, sociale ed economico
dell’attività amministrativa e ne controlla l’attuazione;
- ha autonomia organizzativa e funzionale da esercitarsi con le modalità
previste da apposito regolamento;
- opera le scelte fondamentali della programmazione comunale e ne
stabilisce gli indirizzi generali, perseguendo il raccordo con la
programmazione provinciale, regionale e statale;
- svolge le proprie funzioni, conformandosi ai principi stabiliti nello
statuto e nelle norme regolamentari, individuando gli obiettivi e le
finalità da raggiungere, nonché la destinazione delle risorse e degli
strumenti necessari alla propria azione;
- impronta la propria azione ai principi di pubblicità, trasparenza e
legalità, al fine di assicurare il buon andamento e
l’imparzialità;
- ispira la propria azione al principio della solidarietà.
ART. 13
ATTRIBUZIONI
2) Il consiglio comunale:
- esercita le attribuzioni di indirizzo e di controllo
politico–amministrativo con l’adozione degli atti
fondamentali previsti dalla legge e dai principi generali
dell’ordinamento giuridico;
- esercita l’autonomia finanziaria e impositiva, nonché la potestà
regolamentare nell’ambito delle leggi e del coordinamento della
finanza pubblica;
- definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei
rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede
direttamente alla nomina dei predetti rappresentanti, quando ciò sia ad
esso espressamente riservato dalla legge. Tali indirizzi sono definiti
entro un termine che consenta al sindaco di provvedere alle suddette
nomine e designazioni.
- può esprimere indirizzi nei confronti dei propri rappresentanti in
enti, aziende, istituzioni, società di capitali, secondo i programmi
generali di politica amministrativa del Comune.
2 Il consiglio comunale non può delegare l’esercizio delle proprie
attribuzioni.
ART. 14
PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Il sindaco neo eletto dispone la convocazione della prima seduta del
consiglio comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla
proclamazione degli eletti, con avvisi da consegnarsi almeno cinque giorni
prima della seduta, che comunque deve avvenire entro dieci giorni dalla
convocazione. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione,
provvede in via sostitutiva il prefetto.
La prima seduta del nuovo consiglio comunale è riservata:
- alla convalida del sindaco e dei consiglieri comunali eletti;
- al giuramento del sindaco;
- alla comunicazione da parte del sindaco della composizione della nuova
giunta comunale e dell’assessore incaricato a svolgere le funzioni
di vice sindaco;
Tale seduta, presieduta dal sindaco, è pubblica e la votazione palese. Ad
essa possono partecipare i consiglieri comunali delle cui cause ostative si
discute.
Per la validità della seduta e della deliberazione relative alla convalida
degli eletti si applicano le norme previste dal regolamento per il
funzionamento del consiglio comunale.
Non si fa luogo ad altri adempimenti, se non dopo aver proceduto alle
eventuali surrogazioni dei consiglieri comunali.
L’iscrizione all’ordine del giorno della convalida degli
eletti comprende anche l’eventuale surrogazione degli ineleggibili e
l’avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
ART. 15
DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI MANDATO
Entro quattro mesi dalla data delle elezioni, il sindaco presenta al
consiglio comunale un documento contenente le linee programmatiche relative
alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
A tal fine il documento, sottoscritto dal sindaco e dagli assessori, viene
depositato nell’ufficio di segreteria almeno trenta giorni prima della
seduta consiliare prevista per la sua presentazione. Di tale deposito viene
data comunicazione scritta ai capigruppo consiliari.
Eventuali richieste di integrazioni o modifiche devono essere presentate
entro e non oltre quindici giorni dalla data del deposito.
Il documento programmatico, eventualmente integrato o modificato sulla
base di quanto proposto dai consiglieri, viene approvato dalla giunta e
presentato al consiglio comunale per la discussione e votazione.
Nella deliberazione che approva il bilancio di previsione o le sue
variazioni si dà atto della coerenza dei predetti provvedimenti con le linee
programmatiche di mandato ovvero vengono apportati i necessari adeguamenti
alle stesse.
Il consiglio comunale inoltre provvede alla verifica dell’attuazione
delle linee medesime, nel mese di settembre di ciascun anno, contestualmente
alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, prevista
dall’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n.77.
ART 16
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato da apposito
regolamento che si conforma ai principi di trasparenza e democrazia nel
rispetto dei limiti fissati dalle leggi e dal presente statuto.
ART. 17
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Le sedute del consiglio comunale sono presiedute, secondo le norme del
regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, dal sindaco, in sua
assenza dal vice sindaco ed in assenza di quest’ultimo, dal consigliere
anziano.
CAPO II° - CONSIGLIERI COMUNALI
ART. 18
I CONSIGLIERI COMUNALI
La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati
dalla legge.
Ciascun consigliere comunale rappresenta l’intera comunità, senza
vincolo di mandato.
I consiglieri comunali entrano in carica all’atto della
proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal
consiglio comunale la relativa deliberazione.
Ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere
consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al
controllo e alla vigilanza del comune.
L’entità e i tipi di indennità spettanti ai consiglieri comunali
sono stabiliti dalla legge.
ART. 19
DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI
I consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del
consiglio comunale e delle commissioni di cui fanno parte.
I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo non intervengono a
tre sedute consiliari consecutive, sono dichiarati decaduti. La
giustificazione dell’assenza dovrà pervenire in forma scritta prima
dell’inizio della riunione consiliare.
La decadenza è dichiarata dal consiglio comunale.
Qualora si verifichi l’ipotesi di cui al comma 2, il sindaco,
d’ufficio o su istanza di un qualsiasi consigliere o di qualunque
elettore del comune, avvia, entro 15 giorni dalla richiesta, la procedura di
decadenza. A tal fine rivolge invito al consigliere interessato a presentare,
nel termine di 15 giorni dalla notifica di avvio del procedimento, le proprie
giustificazioni.
Il consiglio comunale, nei successivi 15 giorni, si pronuncia e, nel caso
in cui non ritenga accoglibili le giustificazioni o in caso di inerzia dello
stesso consigliere, dichiara la decadenza, procedendo contestualmente alla
surrogazione.
La deliberazione con cui viene esaminata e, se del caso, dichiarata la
decadenza deve essere adottata a maggioranza dei consiglieri presenti. Alla
discussione e votazione può partecipare il consigliere della cui decadenza si
debba deliberare.
I consiglieri comunali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio
comunale.
8 I consiglieri comunali sono tenuti al segreto d’ufficio.
ART. 20
DIRITTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI
I consiglieri comunali:
- esercitano il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di
competenza del consiglio comunale, ivi compreso lo statuto e i
regolamenti;
- possono formulare interrogazioni, mozioni ed istanze di sindacato
ispettivo;
- esercitano l’attività di controllo nei modi stabiliti dalla
legge;
- hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune e dalle aziende ed
enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili
all’espletamento del mandato;
- hanno inoltre diritto ad ottenere, da parte del sindaco (del presidente
del consiglio), un’adeguata e preventiva informazione sulle
questioni sottoposte al consiglio comunale;
- hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione
a consigli e commissioni, nonché a richiedere la trasformazione dello
stesso in indennità di funzione, secondo quanto stabilito dalla legge e
dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
L’esercizio dei diritti di cui al comma 1 è disciplinato dal
regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
Il comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura
l’assistenza in sede processuale ai consiglieri comunali, agli
assessori ed al sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed
atti connessi all’espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di
responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché
non ci sia conflitto di interesse con il comune.
In caso di sentenza definitiva di condanna, il comune richiede
all’amministratore condannato gli oneri sostenuti per la sua difesa in
ogni ordine di giudizio.
ART. 21
DIMISSIONI, SOSPENSIONE,
DECADENZA E SURROGA DEI CONSIGLIERI
COMUNALI
Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio e
assunte immediatamente al protocollo nell’ordine temporale di
presentazione, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e
sono immediatamente efficaci. Il consiglio comunale, entro e non oltre dieci
giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate
deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni
quale risulta dal protocollo.
Quando le dimissioni contestuali, ovvero rese con atti separati, ma
contemporaneamente presentati al protocollo, riguardano la metà più uno dei
consiglieri comunali assegnati, escluso il sindaco, non si procede alla
surroga dei consiglieri dimissionari e il sindaco dà immediata comunicazione
al prefetto per i conseguenti adempimenti.
Nel caso di sospensione di un consigliere comunale, adottata a sensi
dell’articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n.55, come
modificato dall’articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, il
consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del
provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando
la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere comunale al
candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior
numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.
Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione con la
medesima persona.
Per la decadenza conseguente al mancato intervento a tre sedute
consiliari, si rinvia a quanto stabilito dall’articolo 19. Per gli
altri casi di decadenza, si rinvia alle specifiche disposizioni di legge.
Alla surroga del consigliere deceduto provvede il consiglio comunale nella
sua prima riunione.
ART. 22
CONSIGLIERE ANZIANO
E’ consigliere anziano colui che nelle elezioni amministrative
comunali ha ottenuto la maggior cifra individuale, costituita dal numero dei
voti di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del sindaco
neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri. A
parità di cifra individuale, la carica spetta al più anziano d’età.
Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere
l’assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che nella
graduatoria di anzianità, determinata secondo i criteri di cui al comma
precedente, occupa il posto immediatamente successivo.
ART. 23
GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI
CAPIGRUPPO
I consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano un gruppo
consiliare. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto
eletto un solo consigliere comunale, a questi sono riconosciute le
prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
Il Consigliere comunale che si distacchi dal gruppo in cui è stato eletto
e non aderisca ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un
gruppo consiliare. Qualora tre o più consiglieri comunali vengano a trovarsi
nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che nomina
al suo interno il capogruppo.
Delle designazioni dei capigruppo è data comunicazione scritta al
segretario comunale.
I Capigruppo con il sindaco costituiscono la conferenza dei capigruppo,
organo interno, il cui funzionamento e le cui attribuzioni sono stabilite dal
regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
Nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati come
segue:
per la lista di maggioranza, nel consigliere comunale non componente la
giunta comunale, che abbia riportato la più alta cifra individuale;
per le altre liste, nel candidato sindaco non eletto.
CAPO III° - COMMISSIONI
ART. 24
COMMISSIONI CONSILIARI
Per il miglior esercizio delle funzioni, il consiglio comunale può
avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio
proporzionale.
Le commissioni, permanenti o temporanee, sono disciplinate nei poteri,
nell’organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori da apposito
regolamento.
Qualora vengano istituite commissioni aventi finalità di controllo e di
garanzia, la presidenza delle stesse è attribuita ai consiglieri appartenenti
ai gruppi di opposizione.
ART. 25
COMMISSIONI DI INDAGINE
Il consiglio comunale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta
dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine
sull’attività dell’amministrazione.
Il regolamento stabilisce la composizione delle commissioni di cui al
comma 1 secondo criteri di rappresentanza proporzionale, i poteri ad esse
attribuiti, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei
lavori.
ART. 26
COMMISSIONI COMUNALI
Oltre alle commissioni comunali previste dalla legge possono essere
nominate commissioni comunali con compiti di consultazione, di ricerca, di
studio, di promozione e di proposta.
Le materie di competenza, la composizione, le attribuzioni, le norme
relative alla nomina ed al funzionamento delle commissioni sono stabilite da
apposito regolamento.
Le Commissioni possono invitare ai propri lavori rappresentanti di
organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche per
l’esame di specifici argomenti.
Le Commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qual
volta questi lo richiedano.
CAPO IV° - GIUNTA COMUNALE
ART. 27
LA GIUNTA COMUNALE
La giunta comunale collabora con il sindaco nell’amministrazione del
comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Collabora, altresì, con
il sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio
comunale.
Riferisce annualmente al consiglio comunale sulla propria attività con
apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del conto
consuntivo.
Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio
comunale.
Compie, comunque, gli atti di amministrazione che non rientrino nelle
competenze, previste dalle leggi o dal presente statuto, del sindaco, del
segretario comunale e dei responsabili dei servizi.
ART. 28
COMPOSIZIONE E PRESIDENZA
La giunta comunale è nominata dal sindaco ed è composta:
dal sindaco, che la presiede;
da un minimo di 4 ad un massimo di 6 assessori, fra cui un vice
sindaco.
Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di sindaco e
di assessore sono stabilite dalla legge.
Gli assessori possono essere nominati anche tra i cittadini non facenti
parte del consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di
eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Tali assessori non possono
ricoprire la carica di vice sindaco. Possono partecipare alle sedute del
consiglio comunale e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di
voto.
In caso di assenza del sindaco, la giunta comunale è presieduta dal vice
sindaco o, in sua assenza, dall’assessore anziano.
ART. 29
ANZIANITÀ DEGLI ASSESSORI
L’anzianità degli assessori è determinata dall’ordine in cui è
comunicata dal sindaco al consiglio comunale.
ART. 30
DURATA IN CARICA
Salvo il caso di revoca da parte del sindaco, la giunta rimane in carica
fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del
consiglio comunale.
La medesima rimane in carica fino all’elezione del nuovo sindaco e
del nuovo consiglio comunale anche in caso di scioglimento anticipato del
consiglio stesso a seguito di impedimento permanente, rimozione, decadenza o
decesso del Sindaco.
ART. 31
SFIDUCIA
Il voto contrario del consiglio comunale ad una proposta del sindaco o
della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una
mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta
dei componenti il consiglio comunale.
Tale mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei
consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco.
La mozione viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre
trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo comunale.
L’approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento
del consiglio comunale e la nomina di un commissario a’ sensi delle
leggi vigenti.
ART. 32
CESSAZIONE DI SINGOLI ASSESSORI
Gli assessori singoli cessano dalla carica per:
- morte;
- dimissioni;
- revoca.
Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al sindaco.
Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata
comunicazione al consiglio comunale.
Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, deceduti o revocati,
provvede il sindaco che ne dà comunicazione al consiglio comunale.
ART. 33
FUNZIONAMENTO
L’attività della giunta comunale è collegiale.
La giunta comunale è convocata e presieduta dal sindaco, che fissa gli
oggetti all’ordine del giorno della seduta.
Il sindaco dirige e coordina l’attività della giunta comunale che
delibera con l’intervento della maggioranza dei membri in carica e a
maggioranza assoluta dei voti.
Le sedute della giunta comunale non sono pubbliche.
Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta comunale, cura
la redazione del verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto da chi
presiede la seduta e dal segretario comunale stesso.
CAPO V° - SINDACO
ART. 34
FUNZIONI
Il sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione
comunale ed esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza e di
sovraintendenza.
Il sindaco esercita le funzioni di ufficiale del Governo nei casi previsti
dalla legge.
Ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo
dell’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed
esecutive.
Le modalità per l’elezione, i casi di incompatibilità e di
ineleggibilità all’ufficio di sindaco, il suo status e le cause di
cessazione dalla carica sono disciplinati dalla legge.
ART. 35
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE
Il sindaco:
- ha la rappresentanza del comune;
- è l’organo responsabile dell’amministrazione del
comune;
- impartisce direttive al segretario comunale, al direttore generale, se
nominato, ed ai responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi
amministrativi e gestionali.
- Il sindaco:
- nomina e revoca i componenti la giunta comunale, con facoltà di
assegnare a ciascuno di essi la cura di uno o più settori particolari
dell’amministrazione;
- provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale,
alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso
enti, aziende ed istituzioni;
- nomina le commissioni giudicatrici dei concorsi e delle selezioni
pubbliche;
- nomina i responsabili dei servizi e degli uffici, attribuisce e
definisce gli eventuali incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione
esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall’articolo 51
della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dal presente statuto e dai
regolamenti comunali;
- promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, i
servizi, le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni
appartenenti al comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi
indicati dal consiglio o dalla giunta, in base alle rispettive
competenze;
- promuove ed assume iniziative, per concludere accordi di programma con
tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di
determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi
di partecipazione;
- convoca i comizi per i referendum e costituisce l’ufficio per le
operazioni referendarie;
- presenta istanze allo Stato, alla regione o ad altri soggetti, per la
concessione di contributi al comune;
- adotta le ordinanze previste dalla legge;
- coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal
consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati
dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i
responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni
interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici
localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento
dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- nomina il segretario comunale, scegliendolo tra gli iscritti
nell’apposito Albo dei segretari comunali e provinciali e può
revocarlo, previa deliberazione di giunta, per violazione dei doveri
d’ufficio;
- può conferire al segretario comunale le funzioni di direttore
generale;
- verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa
alle direttive generali impartite.
ART 36
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA
Il sindaco:
- acquisisce direttamente presso gli uffici e i servizi informazioni ed
atti anche riservati;
- promuove, tramite il segretario comunale o il direttore generale, se
nominato, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività
del comune;
- può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni
presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni
appartenenti al comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse;
- impartisce direttive al servizio di polizia municipale, vigilando
sull’espletamento dell’attività stessa.
ART 37
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE
Il sindaco:
- convoca e presiede la giunta comunale ed il consiglio comunale;
- stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute della
giunta comunale e del consiglio;
- convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;
- esercita i poteri di polizia nelle sedute del consiglio comunale e
degli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui
presieduti;
- risponde, entro trenta giorni dal loro ricevimento, alle interrogazioni
ed alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri
comunali e provvede, in caso di richiesta, a farle inserire
all’ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio
comunale;
- riceve le mozioni da sottoporre al consiglio comunale nella prima
seduta utile.
ART. 38
ATTRIBUZIONI PER LE FUNZIONI STATALI
Il sindaco, quale ufficiale del governo:
- sovraintende allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in
materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
- sovraintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione
e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di
leva militare e di statistica;
- sovraintende all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti
dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica,
di sanità ed igiene pubblica;
- adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed
igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare
gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini ed assume
le iniziative conseguenti.
ART. 39
FUNZIONI SOSTITUTIVE
Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza, sospensione o
impedimento temporaneo all’esercizio delle funzioni.
Il medesimo sostituisce il sindaco fino alla elezione del nuovo sindaco in
caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale per dimissioni,
impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del medesimo.
In caso di contemporanea assenza del sindaco e del vicesindaco, spetta
all’assessore anziano svolgere le funzioni di capo
dell’amministrazione e di ufficiale del governo.
ART. 40
DIMISSIONI DEL SINDACO
Le dimissioni del sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il
termine di venti giorni dalla presentazione al consiglio, determinano lo
scioglimento del consiglio comunale e la contestuale nomina di un
commissario.
Il segretario comunale dà comunicazione al prefetto della presentazione
delle dimissioni al consiglio.
TITOLO III° - ASSETTO ORGANIZZATIVO
ART. 41
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI
L’organizzazione degli uffici e dei servizi si attua secondo criteri
di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di
professionalità e responsabilità.
I poteri di indirizzo politico-amministrativo e di controllo spettano agli
organi di governo del comune, mentre la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa spetta ai responsabili dei servizi.
I regolamenti e gli atti di organizzazione, nel rispetto dei principi
statutari e della legislazione vigente, stabiliscono le attribuzioni e le
responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti tra le stesse
e con gli organi di governo.
ART. 42
SEGRETARIO COMUNALE
Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende
funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.
Il consiglio comunale può approvare convenzioni con altri comuni per la
gestione consortile dell’ufficio del segretario comunale.
ART. 43
FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE
Il segretario comunale:
- svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza
giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del comune in ordine
alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto
e ai regolamenti;
- sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei
servizi e ne coordina l’attività, salvo quando il sindaco abbia
nominato il direttore generale;
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle
riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
- può rogare tutti i contratti nei quali il comune è parte e autenticare
scritture private ed atti unilaterali nell’interesse del
comune;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai
regolamenti comunali o conferitagli dal sindaco.
ART 44
DIRETTORE GENERALE
E’ consentito procedere alla nomina del direttore generale, al di
fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, previa
stipula di convenzione tra questo ed altri comuni, le cui popolazioni
assommate raggiungano i quindicimila abitanti. In tal caso il direttore
generale provvede anche alla gestione coordinata e unitaria dei servizi tra i
comuni interessati.
La convenzione di cui al comma 1 indica i criteri per la nomina e la
revoca, la retribuzione da corrispondere, nonché la disciplina dei rapporti
tra il segretario e il direttore generale, nel rispetto dei loro distinti ed
autonomi ruoli.
3 Quando non risulta stipulata la convenzione di cui ai commi precedenti,
le funzioni di direttore generale possono essere conferite dal sindaco al
segretario comunale.
ART. 45
RESPONSABILI DEI SERVIZI
I responsabili dei servizi sono i soggetti preposti alla direzione delle
unità organizzative in cui è articolata la struttura comunale.
I responsabili dei servizi assicurano con autonomia operativa, negli
ambiti di propria competenza, l’ottimale gestione delle risorse loro
assegnate per l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti
dagli organi politici. Rispondono altresì della validità delle prestazioni e
del raggiungimento degli obiettivi programmati. Compete al sindaco e alla
giunta emanare direttive ai responsabili dei servizi, al fine
dell’esercizio della funzione di verifica e controllo sugli atti aventi
rilevanza esterna ed a rilevante contenuto di discrezionalità.
ART 46
INCARICHI ESTERNI
La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di
qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire anche
mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente
e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti
richiesti dalla qualifica da ricoprire.
TITOLO IV° - SERVIZI PUBBLICI
ART. 47
SERVIZI PUBBLICI
Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che hanno per
oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali
ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
I servizi pubblici riservati in via esclusiva al comune sono stabiliti
dalla legge.
La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:
- in economia;
- in concessione a terzi,
- a mezzo di azienda speciale;
- a mezzo di istituzione;
- a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata costituite o
partecipate dal comune;
- a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma nonché in ogni
altra forma consentita dalla legge.
La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata dal
consiglio comunale previa valutazione comparativa tra le diverse forme di
gestione previste dalla legge e dallo statuto.
ART. 48
GESTIONE IN ECONOMIA
Il comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste
dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la
costituzione di una istituzione, di una azienda speciale o la partecipazione
ad una società di capitali.
Con apposite norme di natura regolamentare il consiglio comunale
stabilisce i criteri e le modalità per la gestione in economia dei
servizi.
ART. 49
CONCESSIONE A TERZI
Quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità
sociale, la gestione dei servizi pubblici può essere affidata in concessione
a terzi.
La concessione è regolata da condizioni che garantiscano
l’espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle
esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i
conseguenti effetti sui costi sostenuti dal comune e dall’utenza e la
realizzazione degli interessi pubblici generali.
Il conferimento della concessione di servizi avviene provvedendo alla
scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dalla legge.
Qualora il conferimento riguardi servizi culturali e sociali oppure
assistenziali rivolti direttamente alla persona, la concessione può essere
affidata, mediante trattativa privata, a soggetti di fiducia.
ART. 50
AZIENDA SPECIALE
La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza
economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che
possono essere preposte anche a più servizi.
Le aziende speciali sono enti strumentali del comune, dotati di
personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto
approvato dal consiglio comunale.
Sono organi dell’azienda il consiglio di amministrazione, il
presidente e il direttore.
Il presidente e il consiglio di amministrazione, la cui composizione
numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal sindaco. Non
possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel comune
le cariche di consigliere o assessore comunale e di revisore dei conti. Sono
inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del comune o di altre
aziende speciali comunali, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i
parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco.
Il sindaco procede alla revoca del presidente e dei componenti del
consiglio di amministrazione qualora essi non si attengano agli indirizzi
stabiliti dal consiglio comunale. Il sindaco inoltre procede alla
sostituzione del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione
dimissionari, cessati o revocati dalla carica.
Il direttore è l’organo al quale compete la direzione gestionale
dell’azienda con le conseguenti responsabilità.
L’ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono
disciplinati, nell’ambito della legge, dal proprio statuto e dai
regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia,
efficienza ed economicità, hanno l’obbligo del pareggio dei costi e dei
ricavi, compresi i trasferimenti.
Il comune conferisce il capitale di dotazione, il consiglio comunale ne
determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali,
verifica i risultati della gestione.
Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione
dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di
maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.
Il consiglio comunale delibera la costituzione dell’azienda speciale
e ne approva lo statuto.
ART 51
ISTITUZIONE
Per l’esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza
rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire istituzioni,
organismi, strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.
Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il
presidente e il direttore. Il numero dei componenti del consiglio è stabilito
dal regolamento.
Per l’elezione e la revoca del presidente e del consiglio di
amministrazione si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5
dell’articolo 50.
Il direttore dell’istituzione è l’organo al quale compete la
direzione gestionale dell’istituzione, con la conseguente
responsabilità.
L’ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito
dallo statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nelle
loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno
l’obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato
attraverso l’equilibrio fra costi e ricavi, compresi i
trasferimenti.
Il consiglio comunale:
- stabilisce i mezzi finanziari, il personale e le strutture assegnate
alle istituzioni;
- determina le finalità e gli indirizzi;
- approva gli atti fondamentali previsti dal regolamento;
- esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione;
- provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
Il collegio dei revisori dei conti del comune esercita le sue funzioni
anche nei confronti delle istituzioni.
La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del
consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.
ART 52
SOCIETA’ DI CAPITALI
Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e
consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione
imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di
attività economiche, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di
società di capitali, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o
privati.
Il consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla
costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del
servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al sindaco i poteri per
gli atti conseguenti.
Nelle società di cui al comma 1, la prevalenza del capitale pubblico
locale è realizzata mediante l’attribuzione della maggioranza delle
azioni al comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale,
agli altri comuni che fruiscono degli stessi, nonché, ove questa vi abbia
interesse, alla provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto o
in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di
beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla
società.
Il comune, inoltre, per la gestione dei servizi o per il raggiungimento di
interessi generali può partecipare a società di capitali, anche a capitale
pubblico minoritario, con le modalità e i criteri stabiliti dalla vigente
normativa in materia.
Lo statuto della società deve prevedere la nomina diretta da parte del
sindaco di un numero di amministratori proporzionale all’entità della
partecipazione comunale.
TITOLO V° - FORME ASSOCIATIVE E DI
COOPERAZIONE FRA ENTI
ART. 53
PRINCIPI DI COOPERAZIONE
Il comune, per l’esercizio di servizi o funzioni e per
l’attuazione di opere, interventi o programmi, informa la propria
attività al principio dell’associazionismo e della cooperazione con gli
altri comuni, con la provincia, con la regione e con gli altri enti
interessati.
A tal fine l’attività del comune si organizza attraverso
convenzioni, consorzi, accordi di programma ed altri istituti previsti dalla
legge.
ART. 54
CONVENZIONI
Il consiglio comunale può deliberare la stipula di apposite convenzioni
con altri comuni e con la provincia per svolgere in modo coordinato funzioni
e servizi determinati. Il comune inoltre partecipa alle altre forme di
convenzione obbligatorie previste dalla legge.
Le convenzioni specificano i fini, attraverso la precisazione delle
specifiche funzioni e servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme
e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti
finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie. Nella
convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il
coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi
in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti
dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
La convenzione regola i conferimenti iniziali di capitali e beni di
dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla
sua scadenza.
Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la
costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti
partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in
luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni
da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di
essi.
ART. 55
CONSORZI
Il consiglio comunale, per la gestione associata di uno o più servizi, può
deliberare la costituzione o la partecipazione a un consorzio con altri enti
pubblici, approvando, a maggioranza assoluta dei suoi componenti:
- la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio, la
trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati
dall’assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e
garanzie fra gli enti consorziati;
- lo statuto del consorzio.
- Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di
personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
Sono organi del consorzio:
- l’assemblea, composta dai rappresentanti legali degli enti
associati o da un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri
pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo
statuto;
- il consiglio di amministrazione, eletto dall’assemblea. La
composizione del consiglio di amministrazione, i requisiti e le
condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca sono
stabilite dallo statuto;
- il presidente, eletto dall’assemblea con le modalità stabilite
dallo statuto.
Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intende gestire da
parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso la forma
consortile.
ART. 56
ACCORDI DI PROGRAMMA
Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e
programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione,
l’azione integrata e coordinata del comune e di altre amministrazioni e
soggetti pubblici, il sindaco, sussistendo la competenza primaria o
prevalente del comune sull’opera, sugli interventi o sui programmi di
intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare
il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi,
modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
Il sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le
amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire
l’accordo di programma.
Il sindaco, previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte del
consiglio comunale, con proprio atto formale, definisce e stipula
l’accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle
amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino
ufficiale della regione.
Qualora l’accordo sia adottato con decreto del presidente della
regione e determini variazione degli strumenti urbanistici del comune,
l’adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio
comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
Nel caso che l’accordo di programma sia promosso da altro soggetto
pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, degli
interventi e dei programmi, ove sussista un interesse del comune a
partecipare alla loro realizzazione, il sindaco partecipa all’accordo
in relazione alle competenze e all’interesse, diretto od indiretto,
della sua comunità alle opere, agli interventi ed ai programmi da realizzare,
ed interviene nella stipulazione previa approvazione dei contenuti
fondamentali da parte del consiglio comunale .
Per l’attuazione degli accordi suddetti, si applicano le
disposizioni stabilite dalla legge.
TITOLO VI° - PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I° - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
ART. 57
ORGANISMI E FORME ASSOCIATIVE DI
PARTECIPAZIONE
Il comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti
i cittadini all’attività politica, amministrativa, economica e sociale
della comunità.
A tal fine viene favorita la formazione di organismi a base associativa e
cooperativa, riconoscendone forme di sussidiarietà, con il compito di
concorrere alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale a tutela
di interessi diffusi, portatori di obiettivi culturali, sportivi, economici e
sociali.
ART. 58
VALORIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONISMO E
DEL VOLONTARIATO
Il comune valorizza le libere forme dell’associazionismo e del
volontariato attraverso:
- l’acquisizione di pareri e proposte per la soluzione di problemi
interessanti i singoli campi di attività;
- l’accesso agevolato alle strutture e servizi comunali ed agli
atti amministrativi;
- forme di consultazione su singole materie con le associazioni
interessate mediante assemblee, questionari ed il coinvolgimento in
organismi di partecipazione od in commissioni comunali;
- l’obbligo di motivare le ragioni che non consentono
l’accoglimento delle proposte formulate;
- la possibilità di presentare memorie, documentazioni ed osservazioni
utili alla formazione dei più importanti atti fondamentali
dell’attività amministrativa.
Il comune può concedere alle associazioni, in relazione alle risorse
disponibili, concreti aiuti organizzativi, strumentali e finanziari per il
perseguimento di finalità considerate di rilevante interesse per la comunità,
con le modalità e nelle forme predeterminate con apposito regolamento.
ART. 59
ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL
VOLONTARIATO
Viene istituito l’albo comunale delle associazioni e del
volontariato.
L’iscrizione è disposta con provvedimento del responsabile del
servizio, il quale dovrà verificare annualmente la persistenza delle
condizioni di iscrizione all’albo, disponendo la sospensione delle
associazioni prive dei requisiti di cui al comma 3.
Per l’iscrizione all’albo le associazioni devono avere i
seguenti requisiti:
- essere costituite con atto pubblico o con scrittura privata registrata,
oppure aderire ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o
provinciale, oppure aver depositato presso l’amministrazione
comunale la documentazione da essa richiesta;
- lo statuto deve essere improntato ai principi di democrazia e prevedere
la possibilità di iscrizione dei cittadini;
- avere almeno nove soci;
- presentare, all’inizio dell’anno sociale, il programma
dell’attività ed il resoconto dell’anno precedente.
CAPO II° - PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA
ART. 60
ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE
I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al sindaco istanze,
petizioni e proposte dirette a sollecitare o a promuovere interventi per la
migliore tutela di interessi collettivi.
Il sindaco dà risposta scritta entro trenta giorni dal loro
ricevimento.
ART. 61
DIRITTO DI INIZIATIVA
L’iniziativa popolare per la formazione di provvedimenti
amministrativi di interesse generale, di competenza del consiglio comunale,
si esercita mediante la presentazione di proposte redatte in uno schema di
deliberazione.
La proposta di iniziativa è sottoscritta da almeno il cinque per cento dei
cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.
Qualora la proposta di iniziativa non riguardi l’intero territorio
comunale, è sottoscritta da almeno il cinque per cento degli iscritti alle
liste elettorali riferito alla frazione o alle frazioni interessate di cui
all’articolo 2.
Sono escluse dall’esercizio del diritto d’iniziativa le
seguenti materie:
- tributi comunali e bilancio di previsione;
- espropriazione per pubblica utilità;
- designazioni e nomine;
- materie che non siano di competenza esclusiva del comune o dei suoi
organi istituzionali.
Le firme dei proponenti devono essere autenticate a norma della legge
elettorale.
Il comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per
l’esercizio del diritto di iniziativa.
ART 62
PROCEDURA PER L’APPROVAZIONE DELLA
PROPOSTA DI INIZIATIVA
Il consiglio comunale è tenuto a prendere in esame la proposta, corredata
dai pareri previsti dalla legge, entro sessanta giorni dalla sua
presentazione.
Scaduto il termine di cui al comma 1, la proposta viene iscritta
all’ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio
comunale.
ART. 63
DIRITTO DI INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO
Il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo è regolato
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo le modalità previste dal
regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso agli atti, alle informazioni e ai documenti amministrativi.
CAPO III° - PARTECIPAZIONE CONSULTIVA
ART. 64
REFERENDUM
Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia
di esclusiva competenza comunale.
Sono esclusi dal referendum:
- Lo statuto comunale;
- le materie concernenti i tributi locali e le tariffe;
- le norme e i provvedimenti statali e regionali relativi a disposizioni
obbligatorie per il comune;
- le materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria
con esito negativo nell’ultimo quinquennio;
- i piani territoriali ed urbanistici e loro modificazioni;
- le designazioni e le nomine di rappresentanti.
L’iniziativa del referendum può essere presa:
- dal consiglio comunale con provvedimento adottato a maggioranza
assoluta dei componenti assegnati;
- dal dieci per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del
comune.
Il referendum non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali
provinciali, comunali e circoscrizionali.
ART. 65
EFFETTI DEL REFERENDUM
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla
votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la
maggioranza dei voti validamente espressi.
Il consiglio comunale prende atto del risultato della consultazione
referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvede con
atto formale in merito all’oggetto della stessa.
ART. 66
DISCIPLINA DEL REFERENDUM
Le norme per l’attuazione del referendum, in particolare i requisiti
di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità
operative ed organizzative sono stabilite in apposito regolamento
comunale.
ART. 67
CONSULTAZIONE SU ATTI FONDAMENTALI
Prima dell’approvazione o dell’adozione di importanti atti
amministrativi, il sindaco può promuovere forme di consultazione della
popolazione che possono consistere in assemblee pubbliche, di utenti, di
categoria o in indagini statistiche.
CAPO IV° - PARTECIPAZIONE DIFENSIVA
ART, 68
PUBBLICITA’ DEGLI ATTI
Tutti gli atti del comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono
pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge
o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del
sindaco o del presidente degli enti ed aziende, che ne vieti
l’esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto
alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di
pregiudizio agli interessi del comune e degli enti ed aziende dipendenti.
Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei
cittadini le raccolte della gazzetta ufficiale della Repubblica e del
bollettino ufficiale della regione, nonché lo statuto e i regolamenti
comunali.
ART. 69
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE
Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno diritto di prendere visione
degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del comune o dagli enti
e aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento
che disciplina anche il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi.
Il regolamento inoltre:
- è coordinato con le norme di organizzazione degli uffici e dei
servizi;
- detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini
l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure e
sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che
comunque li riguardino, nonché sui tempi di definizione degli stessi;
- assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle
informazioni di cui è in possesso l’amministrazione comunale;
- assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle
associazioni l’accesso alle strutture ed ai servizi al fine di
rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all’attività
dell’amministrazione comunale.
Il comune, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della
pubblicazione all’albo pretorio, si avvale anche dei mezzi di
informazione ritenuti più idonei ad assicurare la più ampia conoscenza degli
atti.
L’informazione deve essere esatta, tempestiva e completa e, per gli
atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di
generalità.
Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere alle
informazioni di cui l’amministrazione comunale è in possesso, il
sindaco individua l’ufficio presso il quale sono fornite tutte le
indicazioni a tale scopo necessarie.
ART. 70
AZIONE POPOLARE
Ciascun elettore del comune può far valere in giudizio le azioni ed i
ricorsi che spettano al comune.
La giunta comunale, in base all’ordine emanato dal giudice di
integrazione del contraddittorio, provvede alla costituzione del comune nel
giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso
l’azione o il ricorso, salvo che il comune costituendosi abbia aderito
alle azioni e ai ricorsi promossi dall’elettore.
TITOLO VII° - DIFENSORE CIVICO
ART. 71
DIFENSORE CIVICO (facoltativo)
Al fine di garantire l’imparzialità, e il buon andamento
dell’amministrazione, il consiglio comunale può nominare, con la
maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati, il difensore civico.
Il difensore civico resta in carica per la durata del consiglio comunale
che lo ha eletto ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.
E’ compito del difensore civico esaminare, su istanza dei cittadini
interessati o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione,
carenza e ritardo dell’amministrazione comunale nei confronti dei
cittadini e proporre al sindaco e agli organi competenti i provvedimenti atti
a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi.
Esercita il controllo sulle deliberazioni comunali secondo le modalità di
legge.
E’ dovere del sindaco e degli altri organi fornire al difensore
civico motivate risposte di rispettiva competenza.
Il difensore civico deve essere preferibilmente cittadino elettore del
comune, avere titolo di studio di scuola media superiore, adeguata esperienza
amministrativa e notoria stima pubblica, nonché possedere i requisiti di
eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale.
Non possono ricoprire la carica di difensore civico:
- i membri del Parlamento nazionale ed europeo;
- imembri del comitato regionale di controllo;
- i consiglieri ed assessori regionali, provinciali e comunali;
- gli amministratori di ente o aziende dipendente del Comune;
- i ministri del culto.
Il consiglio comunale può revocare il difensore civico per gravi e
ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con la medesima
maggioranza prevista per l’elezione.
Per gli adempimenti di sua competenza, il difensore civico svolge la
necessaria istruttoria, con pieno accesso agli uffici e agli atti, senza che
possa essergli opposto il segreto d’ufficio, sente i cittadini, gli
amministratori e i funzionari interessati, può chiedere di essere ascoltato
dalla giunta, dal consiglio dalle commissioni consiliari, dagli altri
organismi comunali. Trasmette al consiglio una relazione annuale
sull’azione svolta, anche con opportuni suggerimenti per il
miglioramento dell’azione amministrativa, partecipa alla seduta
consiliare dedicata all’oggetto con facoltà di parola. Tiene
collegamenti con ogni altro ufficio, assistendo il cittadino, ricevendo e
trasmettendo gli atti.
Al difensore civico sono forniti sede e strumenti adatti. Il consiglio
comunale può stabilire una indennità di carica mensile onnicomprensiva.
Il consiglio comunale può deliberare l’istituzione del difensore
civico in convenzione con altri comuni. In tal caso, la convenzione
disciplina l’elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico,
nonché i suoi rapporti con i consigli comunali dei comuni convenzionati.
TITOLO VIII° - PATRIMONIO, FINANZA E
CONTABILITA’
ART. 72
DEMANIO E PATRIMONIO
Apposito regolamento disciplina le alienazioni patrimoniali, nonché le
modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione
periodica degli inventari.
ART. 73
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
L’ordinamento finanziario e contabile del comune e la relativa
revisione economico-finanziaria sono disciplinati dalla normativa statale.
Con il regolamento di contabilità il comune applica i principi stabiliti
dalla predetta normativa con modalità organizzative ritenute più adeguate
alle proprie caratteristiche e in conformità ai principi generali di
organizzazione fissati dal presente statuto.
ART. 74
CONTROLLO DI GESTIONE
Il regolamento di contabilità definisce le linee guida dell’attività
di controllo interno della gestione.
Il controllo di gestione consente la verifica dei risultati rispetto agli
obiettivi previsti nei programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in
corso d’esercizio, la valutazione dell’andamento della gestione e
gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati
prefissati.
Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate
sull’impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle
componenti dei costi delle funzioni e dei servizi, assicura agli organi di
governo comunale tutti gli elementi necessari per le scelte
programmatiche.
TITOLO IX° - FUNZIONE NORMATIVA
ART. 75
AMBITO DI APPLICAZIONE E PROCEDIMENTO DI
FORMAZIONE
Il comune emana regolamenti nelle materie e con i limiti previsti dalla
legge e dallo statuto.
L’iniziativa per l’adozione o la modifica dei regolamenti
spetta alla giunta comunale, a ciascun consigliere comunale, ai cittadini
iscritti nelle liste elettorali del comune, ai sensi dell’articolo 63
dello statuto.
I regolamenti sono approvati dal consiglio comunale ed entrano in vigore
ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione, salva diversa
disposizione di legge.
I regolamenti comunali debbono essere accessibili a chiunque intenda
consultarli.
TITOLO X° - NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 76
REVISIONE DELLO STATUTO
Le modificazioni e l’abrogazione totale o parziale dello statuto
sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura di cui
all’articolo 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto è
accompagnata dalla proposta di deliberazione di uno statuto in sostituzione
di quello precedente.
ART. 77
ENTRATA IN VIGORE
Lo statuto, dopo l’espletamento del controllo da parte del
competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della
regione, è affisso all’albo pretorio del comune per trenta giorni
consecutivi e inviato al Ministero dell’interno per essere inserito
nella raccolta ufficiale degli statuti.
Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo
pretorio comunale.
Il consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la
conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.
Dopo l’entrata in vigore dello statuto, il consiglio comunale e la
giunta, secondo le rispettive competenze, adottano i regolamenti comunali ivi
previsti e aggiornano quelli esistenti.
Fino all’entrata in vigore dei suddetti aggiornamenti, restano
valide le norme regolamentari già adottate dal comune purché compatibili con
la legge e con lo statuto.
ART. 78
NORMA TRANSITORIA
Fino all’adeguamento al presente statuto del regolamento per il
funzionamento del consiglio comunale, rimangono in vigore, per la parte non
in contrasto con la legge, gli articoli 16, 17 e 18 dello statuto
previgente.
INDICE ARTICOLI
TITOLO I° - PRINCIPI FONDAMENTALI E
PROGRAMMATICI
Art. 1 Principi fondamentali
Art. 2 Territorio
Art. 3 Simboli ufficiali e loro utilizzo
Art. 4 Albo pretorio
Art. 5 Rapporti con regione, provincia e altri enti
Art. 6 Funzioni
Art. 7 Sviluppo sociale
Art. 8 Assetto ed utilizzo del territorio
Art. 9 Sviluppo economico
TITOLO II° - ORGANI DEL COMUNE
Art. 10 Organi del comune
CAPO I° - CONSIGLIO COMUNALE
Art. 11 Elezione, composizione e durata del consiglio comunale
Art. 12 Funzioni
Art. 13 Attribuzioni
Art. 14 Prima seduta del consiglio comunale
Art. 15 Documento programmatico di mandato
Art. 16 Funzionamento del consiglio comunale
Art. 17 Presidenza del consiglio comunale
CAPO II° - CONSIGLIERI COMUNALI
Art. 18 I consiglieri comunali
Art. 19 Doveri dei consiglieri comunali
Art. 20 Diritti dei consiglieri comunali
Art. 21 Dimissioni, sospensione, decadenza e surroga dei consiglieri
comunali
Art. 22 Consigliere anziano
Art. 23 Gruppi consiliari e conferenza dei capi gruppo
CAPO III° - COMMISSIONI
Art. 24 Commissioni consiliari
Art. 25 Commissioni d’indagine
Art. 26 Commissioni comunali
CAPO IV° - GIUNTA COMUNALE
Art. 27 La giunta comunale
Art. 28 Composizione e presidenza
Art. 29 Anzianità degli assessori
Art. 30 Durata in carica
Art. 31 Sfiducia
Art. 32 Cessazione di singoli assessori
Art. 33 Funzionamento
CAPO V° - SINDACO
Art. 34 Funzioni
Art. 35 Attribuzioni di amministrazione
Art. 36 Attribuzioni di vigilanza
Art. 37 Attribuzioni di organizzazione
Art. 38 Attribuzioni per le funzioni statali
Art. 39 Funzioni sostitutive
Art. 40 Dimissioni del sindaco
TITOLO III° - ASSETTO ORGANIZZATIVO
Art. 41 Principi e criteri direttivi
Art. 42 Segretario comunale
Art. 43 Funzioni del segretario comunale
Art. 44 Direttore Generale
Art. 45 Responsabili dei servizi
Art. 46 Incarichi esterni
TITOLO IV° - SERVIZI PUBBLICI
Art. 47 Servizi pubblici
Art. 48 Gestione in economia
Art. 49 Concessione a terzi
Art. 50 Azienda speciale
Art. 51 Istituzione
Art. 52 Società di capitali
TITOLO V° - FORME ASSOCIATIVE E DI
COOPERAZIONE FRA ENTI
Art. 53 Principi di cooperazione
Art. 54 Convenzioni
Art. 55 Consorzi
Art. 56 Accordi di programma
TITOLO VI° - PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I° - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Art. 57 Organismi e forme associative di partecipazione
Art. 58 Valorizzazione dell’associazionismo e del volontariato
Art. 59 Albo comunale delle associazioni e del volontariato
CAPO II° - PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA
Art. 60 Istanze, petizioni e proposte
Art. 61 Diritto di iniziativa
Art. 62 Procedure per la proposta di iniziativa
Art. 63 Diritto di intervento nel procedimento
CAPO III° - PARTECIPAZIONE CONSULTIVA
Art. 64 Referendum
Art. 65 Effetti del referendum
Art. 66 Disciplina del referendum
Art. 67 Consultazione su atti fondamentali
CAPO IV° - PARTECIPAZIONE DIFENSIVA
Art. 68 Pubblicità degli atti
Art. 69 Diritto di accesso e di informazione
Art. 70 Azione popolare
TITOLO VII° - DIFENSORE CIVICO
Art. 71 Difensore civico
TITOLO VIII° - PATRIMONIO, FINANZA E
CONTABILITA’
Art. 72 Demanio e patrimonio
Art. 73 Ordinamento finanziario e contabile
Art. 74 Controllo della gestione
TITOLO IX° - FUNZIONE NORMATIVA
Art. 75 Ambito di applicazione e procedimento di formazione dei
regolamenti
TITOLO X° - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 76 Revisione dello statuto
Art. 77 Entrata in vigore
Art. 78 Norma transitoria |